L’iscrizione all’albo è subordinata al superamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione al quale si accede attraverso i seguenti percorsi:
- Svolgimento di un periodo di tirocinio della durata massima di 18 mesi presso lo studio professionale di un geometra, architetto o ingegnere civile (edile, geotecnica, idraulica, strutture e trasporti) iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero ingegnere o architetto, iscritto nella sezione B del rispettivo Ordine da almeno un quinquennio ovvero ingegnere o architetto, laureato nelle classi che consentono l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio della professione di geometra.
- Svolgimento di almeno 18 mesi di attività tecnica subordinata ( anche al di fuori di uno studio tecnico professionale), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
- Frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di uno specifico corso di formazione professionale organizzati dai collegi secondo lo schema allegato al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012
- Frequenza con esito positivo, di corsi di istruzione e formazione tecnica (I.F.T.S.), della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dal’ Albo (art.55, comma 3, decreto del Presidente della repubblica n. 328/2001).
- Frequenza con esito positivo di percorsi didattico-formativi attuali dagli Istituti tecnici superiori ( I.T.S.) ai sensi del D.P.C.M. 25 Gennaio 2008 e con riferimento a quanto disposto dal sopracitato art. 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
- Diplomi universitari triennali, ( art.8, comma 3, decreto del presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A)
- Lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, nelle lassi 7, 17, 21 e 23 (ex 4, 7 e 8) ( art. 55, commi 1 e 2, decreto del presidente della repubblica n. 328/2001)
- Lauree specialistiche – di cui al decreto Ministro dell’Istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 – nelle classi 4/S (architettura e Ingegneria Edile) e 54/S (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale), nonché lauree magistrali – di cui al decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270 – nelle classi LM-4 (Architettura e Ingegneria edile – Architettura) e LM-48 (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale)
- Inoltre tutti coloro i quali, in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso la facoltà di agraria, ingegneria, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali purché coerenti con le attività professionali del geometra, potranno inoltrare, tramite il Collegio dei geometri, istanza di riconoscimento al Consiglio nazionale.